Art. 1.

      1. In caso di parto avvenuto presso un centro ospedaliero pubblico o convenzionato, la dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può essere resa nel comune di residenza dei genitori legittimi, ovvero, qualora i genitori risiedano in comuni diversi, nel comune di residenza di uno dei due genitori, scelto di comune accordo tra loro, anche se il centro ospedaliero ha sede nel territorio di un diverso comune.
      2. Nei casi di cui al comma 1, la nascita si ha per avvenuta, a tutti gli effetti di legge, nel comune in cui è resa la dichiarazione di nascita e tale comune è indicato come luogo di nascita nell'atto di nascita, a condizione che il comune stesso sia compreso nella circoscrizione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto. In caso contrario, il luogo di nascita è individuato nel comune in cui ha sede il centro ospedaliero.
      3. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, nei casi di cui al primo periodo del comma 2 la dichiarazione di nascita è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della madre nonché l'indicazione del centro ospedaliero pubblico o convenzionato in cui è avvenuto il parto, del comune in cui esso ha sede, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino. Nell'atto di nascita, l'indicazione del luogo di nascita è accompagnata da quelle del centro ospedaliero in cui è avvenuto il parto e del comune in cui il centro stesso ha sede.